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La FNOMCeO con Coomunicazione n. 127 del 26 Ottobre 2023 ha trasmesso la nota del Ministero della salute recante “Pubblicità sanitaria art. 1, comma 525, legge n. 145/2018 - modifica ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 103 di conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"(prot. n.59184-25/10/2023-DGPROF-MDS-P) invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.
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Il presidente della Federazione nazionale dei medici, chirurghi e odontoiatri, nonché vicepresidente della Commissione nazionale per la Formazione continua in medicina, fa il punto della situazione relativa all’aggiornamento continuo dei camici bianchi e di tutti i professionisti sanitari. “Obiettivo della Commissione è quello di far formare tutti i medici e colmare il gap con il passato”
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E' stato pubblicato nella Serie Generale n. 249 del 24 Ottobre 2023 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero della Salute sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0.
Nel FSE saranno contenuti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, i dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati); referti e verbali pronto soccorso; lettere di dimissione; profilo sanitario sintetico (ossia il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatria di libera scelta che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta); prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; cartelle cliniche; erogazione farmaci a carico Ssn e non; le vaccinazioni; l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; il taccuino personale dell’assistito (di cui all’articolo 5); i dati delle tessere per i portatori di impianto; la lettera di invito per screening.
Ma non solo, nel FSE troverà spazio il cosiddetto Profilo sanitario sintetico che è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal Mmg/Pls che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta.
In una sezione riservata del FSE vi sarà anche il taccuino personale dell’assistito nel quale esclusivamente l’assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dal cittadino.
Altra novità riguarda l’accesso in emergenza ad una struttura sanitaria In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato e di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato che non abbia espresso il consenso alla consultazione dei dati del proprio FSE, gli operatori del Ssn e dei servizi socio-sanitari regionali nonché gli esercenti le professioni sanitarie possono accedere prioritariamente al profilo sanitario sintetico del medesimo interessato e, ove necessario, agli ulteriori dati e documenti del FSE, ad eccezione dei dati e documenti per i quali l’assistito abbia richiesto l’oscuramento, solo dopo averne verificato l’incapacità fisica o giuridica di esprimere il consenso, per il tempo strettamente necessario ad assicurare allo stesso le indispensabili cure e, in ogni caso, fino a quando l’interessato non sia nuovamente in grado di esprimere la propria volontà al riguardo.
Soggetti che concorrono alla alimentazione del FSE Concorrono alla corretta alimentazione e all’aggiornamento del FSE con i dati e documenti riferiti all’assistito, nei limiti di responsabilità e dei compiti loro assegnati: a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del Ssn e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative; b) le strutture sanitarie accreditate con il Ssn e i servizi socio-sanitari regionali; c) le strutture sanitarie autorizzate; d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia.
Chi può accedere al FSE 2.0 Può accedere in consultazione al FSE per la finalità di cura, fermo restando il rispetto dei diritti dell’assistito, il personale sanitario secondo i ruoli e i profili di autorizzazione e, in particolare: a) il Mmg/Pls, per la durata dell’assistenza, o il medico sostituto, per la durata della sostituzione; b) il medico, diverso dalla precedente lettera a), avente in cura l’assistito per visite o esami o per il ricovero, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; c) l’infermiere/ostetrica, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; d) il farmacista; e) il personale amministrativo, limitatamente alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie per assolvere le funzioni cui è preposto.
L’accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell’esercizio di attività medico legale quale quella per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.
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E' partita la campagna da parte del Ministero della Salute per promuovere la vaccinazione contro il Covid-19 e l’influenza stagionale in particolare per le persone fragili e gli anziani.
I messaggi vogliono evidenziare alla popolazione la sicurezza e l'efficacia dei vaccini contro il Covid-19.
Viene inoltre sottolineata la possibilità che siano somministrati entrambi in un'unica seduta.
Guarda lo spot del Ministero della Salute.
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Si avvisa che entro il 31.12.2023 gli iscritti aventi diritto alla riduzione della tassa annuale 2024 come disciplinato dal Regolamento in materia, dovranno presentare apposita istanza compilando il form presente nella propria Area riservata o App A.M.O. Roma, raggiungibile cliccando su Pagamenti - Richiesta riduzione tassa.
Eventuali domande pervenute che non rispettino tali disposizioni e/o inoltrate fuori termine regolamentare del 31.12.2023 non saranno prese in considerazione.
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E' stata pubblicata sul BURL n. 83 del 17 Ottobre 2023 la Determinazione n. G13504 del 13 Ottobre 2023 recante:"Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale (2023-2026) della Regione Lazio approvato con determinazione G10410 del 27.07.2023. Elenco dei candidati ammessi alla prova concorsuale".
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60 gg. (sessanta) ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 gg. (centoventi) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023.
Pertanto, è ancora possibile sino al 31 dicembre p.v., utilizzare crediti acquisiti nell’anno 2023 per sanare eventuali mancanze nel triennio formativo 2020-2022. Da ricordare che i crediti trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo relativo al triennio 2023-2025 ed, inoltre, lo spostamento sarà irreversibile.
Si rammenta, altresì, l’obbligo formativo in materia di Radioprotezione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2020, 101:“i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale,i pediatri di libera scelta, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici e almeno il 15 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare" (art.162,comma 4).
Si segnala, inoltre, che presso il sito COGEAPS (Consorzio per la Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è stata inserita la funzione (per ciascun iscritto entrando nella propria area riservata), necessaria a far confluire i crediti già acquisiti derivanti dai Corsi seguiti in materia di Radioprotezione nella specifica disciplina: effettuare l’accesso con SPID al portale COGEAPS,entrare nelle partecipazioni ECM, cliccare sulla funzione RADIOPROTEZIONE e seguire leistruzioni riportate.
Si riportano, altresì, le indicazioni relative al triennio 2023-2025, nonché linee-guida di massima per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale:
Come stabilito da D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 16 quater, la partecipazione del Medico alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale.
L’organismo Nazionale preposto al controllo è la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 16 ter.
L’Agenzia Nazionale deputata alla registrazione dei crediti è il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie).
Il controllo del numero dei crediti/anno è delegato ai singoli Ordini professionali provinciali. In caso di mancato raggiungimento dei crediti previsti, il sanitario potrà essere sanzionato dall’Ordine provinciale di iscrizione, rilevando il mancato assolvimento dell’obbligo formativo quale illecito disciplinare.
Per quanto riguarda l’inserimento delle attività o il controllo dei crediti l’iscritto può effettuare l’accesso al sito COGEAPS attraverso il link (è necessario avere lo Spid): https://application.cogeaps.it/login
Ciascun medico deve maturare 150 crediti (50 crediti/anno) nel triennio di riferimento 2023/2025. Il numero di crediti da maturare per ogni posizione individuale sarà evidenziato, accedendo al sito Cogeaps, calcolati al netto di esenzioni, Bonus, ecc.
I crediti individuali possono essere acquisiti attraverso le seguenti attività:
60% del numero dei crediti individuali triennali:
Attività formative non erogate da provider
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:
a) Attività di ricerca scientifica:
1 - Pubblicazioni scientifiche:
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
- 3 crediti (se l’Autore è in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding);
- 1 credito (se l’Autore è in posizione non preminente).
2 - Studi e ricerca
I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull’attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell’impegno previsto.
Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell’attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonché ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.
Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti:
- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.
Qualora l’aggiornamento periodico del personale, operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato tramite percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all’età pediatrica, alla comunicazione tra il medico e il paziente, agli aspetti etici e deontologici e multi professionali, nonché tramite percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici, vengono riconosciuti rispettivamente 8 crediti per sperimentazioni fino a 6 mesi; 16 crediti per sperimentazioni di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi; 32 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.
3 – Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica
I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:
- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società Scientifiche.
I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento.
I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta di riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’App del Co.Ge.Aps. L’ammontare dei crediti per la frequenza dei suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.
b) Tutoraggio individuale
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati del Decreto del MURST del 3.11.1999 n. 509; Decreto 11.12.1998, n. 509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22.10.2004, n. 270 e succ. mod. e integr.. E’ parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti) e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono compresi in tale riconoscimento,
altresì, le seguenti figure:
- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie (relativamente ai percorsi di studio sopra riportati);
- il Direttore del coordinamento e il Direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
c) Attività di formazione individuale all’estero
Le attività formative svolte all’estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento “diretto” e “personale” delle esperienze straniere che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale.
Il riconoscimento dei crediti formativi si differenzia a seconda se l’attività formativa sia svolta presso enti inseriti o meno nella LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione) e la casistica è riportata nel paragrafo 3.4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
d) Attività di autoformazione
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. Il numero di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
L’inserimento delle attività dovrà essere effettuato attraverso il link COGEAPS sopra riportato. In particolare, nella richiesta di inserimento dei crediti individuali si aprirà una finestra indicante la tipologia di credito:
- pubblicazione (bisognerà inserire il titolo, la data di pubblicazione, la posizione del nome ed il codice Scopus oppure WOS);
- estero (per eventuali eventi che si sono svolti all’estero);
- tutoraggio (bisognerà inserire il periodo in cui è stata fatta la formazione, il nome dello studente, il numero di ore, ed obbligatoriamente la certificazione da parte dell’Ente che ha commissionato il tirocinio);
- autoformazione (bisognerà inserire il titolo degli articoli scientifici consultati ed il numero di ore, che comunque non potrà essere complessivamente superiore a 16);
- sperimentazione (bisognerà inserire il titolo della sperimentazione, la data di inizio e quella di fine e due files: il parere del Comitato Etico, il contratto attestante il ruolo nella sperimentazione).
40% del numero dei crediti individuali triennali:
- Partecipazione come discente a Corsi e Congressi ECM (Residenziali o FAD): 1 credito ogni ora di partecipazione;
- Relatore ad eventi residenziali o FAD (Sincroni o Asincroni): 1 credito ogni 20 minuti;
- Tutoring in training individualizzato/formazione: 1,5 credito l’ora;
- Responsabile Scientifico in eventi residenziali: 20% dei crediti erogati ad evento;
- Tutor d’aula in eventi accreditati: 1 credito/ora (ore non frazionabili);
- Tutor eventi FAD Sincroni: 5 crediti/per mese di tutoraggio;
- Moderatore in eventi accreditati e FAD Sincroni: 1 credito a sessione di moderazione.
Normalmente questi crediti vengono caricati direttamente dal Provider e risultano in automatico sul portale COGEAPS. Per ottenere la certificazione di adempimento dell’obbligo formativo triennale, è necessario ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante. Pertanto, parte di crediti (corrispondente al 40% dei crediti individuali nel triennio di riferimento), andrà maturata con la partecipazione ad eventi (Residenziali o FAD).
Si fa presente che a decorrere dal triennio 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative (di cui alla L. 24/2017, art. 10), è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio (L. 233/2021, art. 38bis).
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E' stata pubblicata sul BURL n. 81 del 10 Ottobre 2023 la Determinazione n. G13215 del 9 Ottobre 2023 recante:"ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta: pubblicazione graduatoria unica regionale provvisoria di pediatria valida per l'anno 2024 (domande presentate entro il 31 gennaio 2023)".
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La FNOMCeO con Comunicazione n. 122 del 4 Ottobre 2023 ha trasmesso la relazione dell' audizione FNOMCeO su “Istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” (C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo)” invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.
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Il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare n. 30088 del 27 Settembre 2023 recante: "Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023/2024 anti COVID-19".
Scarica la Circolare del Ministero della Salute.
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E' stata pubblicata sul BURL n. 78 del 28 Settembre 2023 la Determinazione n. G12612 del 25 Settembre 2023 recante: "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale: approvazione graduatorie per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato per la copertura delle zone carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta rilevati dalle ASL per l'anno 2023".
Scarica la Determinazione e le relative graduatorie.
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E' stata pubblicata sul BURL n. 78 del 28 Settembre 2023 la Determinazione n. G12610 del 25 Settembre 2023 recante: "ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale: Pubblicazione graduatoria unica provvisoria della medicina generale valida per l'anno 2024 (domande presentate entro il 31 gennaio 2023)".
Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 19 comma 5 del vigente ACN i medici interessati possono inoltrare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lazio della presente Determinazione, istanza di riesame della propria posizione in graduatoria indirizzata a: Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Umane - Via R.R. Garibaldi n. 7 00145 Roma, inviandola esclusivamente all’indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
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La FNOMCeO con Comunicazione n. 118 del 22 Settembre ha trasmesso il Decreto del 7 Agosto 2023:"Modifiche al decreto 17 Dicembre 2008, recante: «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare»" invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.
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La FNOMCeO con Comunicazione n. 115 del 11 Settembre 2023 ha trasmesso il Decreto del 7 Agosto 2023:"Revoca del decreto 28 Ottobre 2020 di «Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° Ottobre 2020, recante: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis" invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.